Il ministro dellâInterno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per lâattuazione dei controlli nelle âaree a contenimento rafforzatoâ.
La direttiva prevede:
- La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per lâordine e la sicurezza pubblica, per lâassunzione delle necessarie misure di coordinamento.
- Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e allâinterno dei territori âa contenimento rafforzatoâ:
a) Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla quarantena o che sono risultate positive al virus.
b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilitĂ avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilitĂ principale, la polizia stradale procederĂ ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilitĂ ordinaria anche dallâArma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerĂ , con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autoritĂ sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi âtermoscanâ. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
d) Negli aeroporti delle aree dei territori âa contenimento rafforzatoâ, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.
e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio allâatto dellâingresso.
f) Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la cittĂ ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza. - La veridicitĂ dellâautodichiarazione potrĂ essere verificata anche con successivi controlli.
- La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dallâarticolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di unâautoritĂ : pena prevista arresto fino a tre mesi o lâammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare unâipotesi piĂš grave quale quella prevista dallâarticolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).
- Viene richiamata lâattribuzione del prefetto al monitoraggio dellâattuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare lâepidemia sul resto del territorio nazionale.
Roma, 8 marzo 2020



































